Art. 12
In vigore dal 27 lug 2005
1. Gli articoli da 5 a 11 non si applicano alle licenze speciali di cui all’, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 273/2004.
2. Le autorità pubbliche di cui all’, paragrafi 2 e 6, del regolamento (CE) n. 273/2004 comprendono le dogane, la polizia e i laboratori ufficiali delle autorità competenti.
Storico versioni
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