Art. 20

In vigore dal 27 lug 2005
Negli elenchi di cui all’, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 111/2005 devono figurare perlomeno: a) i paesi con cui la Comunità ha concluso un accordo specifico sui precursori di droghe; b) i paesi terzi che hanno chiesto notificazioni preventive all’esportazione ai sensi dell’, paragrafo 10, della convenzione delle Nazioni Unite. Gli elenchi suddetti figurano all’allegato IV.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2005:1277:oj#art-20

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 20 Regolamento (UE) 2005/1277 | Portale Normativo