Art. 24

In vigore dal 27 lug 2005
1.   I moduli delle autorizzazioni sono stampati in una o più lingue ufficiali della Comunità. 2.   Il formato dei moduli è A4. I moduli hanno un fondo arabescato, in modo da far risaltare qualsiasi falsificazione con mezzi meccanici o chimici. 3.   Gli Stati membri possono riservarsi la stampa dei moduli o affidare il compito a tipografie da essi autorizzate. In quest’ultimo caso, ciascun modulo deve riportare un riferimento a tale autorizzazione. Ogni modulo reca inoltre il nome e l’indirizzo della tipografia oppure una sigla che ne permette l’identificazione.
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Art. 24 Regolamento (UE) 2005/1277 | Portale Normativo