Art. 26
In vigore dal 27 lug 2005
1. Le richieste di autorizzazione di esportazione semplificata di cui all’ contengono almeno le seguenti informazioni:
a)
nome e indirizzo dell’esportatore, dell’importatore del paese terzo e del destinatario finale;
b)
nome delle sostanze classificate come indicato nell’allegato del regolamento (CE) n. 111/2005 oppure, se si tratta di una miscela o di un prodotto naturale, il loro nome e codice NC e il nome della o delle sostanze classificate che contengono, come indicato nell’allegato del regolamento (CE) n. 111/2005;
c)
il quantitativo massimo della sostanza classificata destinata all’esportazione;
d)
il periodo specifico previsto per le esportazioni.
2. L’autorità competente prende una decisione in merito a una richiesta di autorizzazione di esportazione con procedura semplificata entro 15 giorni lavorativi dal momento in cui riceve le informazioni necessarie.
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