Art. 49
Entrata in vigore
In vigore dal 21 giu 2005
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso è applicabile a decorrere dal 1o gennaio 2007, ad eccezione dell', paragrafi 4 e 5, che si applica a decorrere dalla sua entrata in vigore, fatte salve le disposizioni dell'.
Tuttavia, le seguenti disposizioni sono applicabili a decorrere dal 16 ottobre 2006:
—
gli , per le spese sostenute a partire dal 16 ottobre 2006,
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l', per i casi comunicati a norma dell' del regolamento (CEE) n. 595/91 e per i quali non si è ancora conseguito il recupero totale alla data del 16 ottobre 2006,
—
gli , per le spese dichiarate nel 2006 con riferimento all'esercizio di bilancio 2007.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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