Art. 49

Entrata in vigore

In vigore dal 21 giu 2005
Entrata in vigore Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Esso è applicabile a decorrere dal 1o gennaio 2007, ad eccezione dell', paragrafi 4 e 5, che si applica a decorrere dalla sua entrata in vigore, fatte salve le disposizioni dell'. Tuttavia, le seguenti disposizioni sono applicabili a decorrere dal 16 ottobre 2006: — gli , per le spese sostenute a partire dal 16 ottobre 2006, — l', per i casi comunicati a norma dell' del regolamento (CEE) n. 595/91 e per i quali non si è ancora conseguito il recupero totale alla data del 16 ottobre 2006, — gli , per le spese dichiarate nel 2006 con riferimento all'esercizio di bilancio 2007. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2005:1290:oj#art-49

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Entrata in vigore (Art. 49 Regolamento (UE) 2005/1290) — Testo vigente | Portale Normativo