Art. 48

Misure transitorie

In vigore dal 21 giu 2005
Misure transitorie Per l'attuazione del presente regolamento la Commissione adotta le misure necessarie e debitamente giustificate per risolvere, in casi urgenti, problemi pratici e specifici, in particolare problemi connessi alla transizione tra le normative previste dai regolamenti n. 25, (CE) n. 723/97 e (CE) n. 1258/1999 e il presente regolamento. Tali misure possono derogare a determinate disposizioni del presente regolamento, ma soltanto se e per quanto strettamente necessario.
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