Art. 48
Misure transitorie
In vigore dal 21 giu 2005
Misure transitorie
Per l'attuazione del presente regolamento la Commissione adotta le misure necessarie e debitamente giustificate per risolvere, in casi urgenti, problemi pratici e specifici, in particolare problemi connessi alla transizione tra le normative previste dai regolamenti n. 25, (CE) n. 723/97 e (CE) n. 1258/1999 e il presente regolamento. Tali misure possono derogare a determinate disposizioni del presente regolamento, ma soltanto se e per quanto strettamente necessario.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2005:1290:oj#art-48