Art. 49 · Entrata in vigore

Art. 49

Entrata in vigore

In vigore dal 21 giu 2005
Entrata in vigore Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Esso è applicabile a decorrere dal 1o gennaio 2007, ad eccezione dell', paragrafi 4 e 5, che si applica a decorrere dalla sua entrata in vigore, fatte salve le disposizioni dell'. Tuttavia, le seguenti disposizioni sono applicabili a decorrere dal 16 ottobre 2006: — gli , per le spese sostenute a partire dal 16 ottobre 2006, — l', per i casi comunicati a norma dell' del regolamento (CEE) n. 595/91 e per i quali non si è ancora conseguito il recupero totale alla data del 16 ottobre 2006, — gli , per le spese dichiarate nel 2006 con riferimento all'esercizio di bilancio 2007. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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