Art. 6

In vigore dal 5 apr 2005
1.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro le ore 11 (ora di Bruxelles) di ogni mercoledì, i prezzi franco fabbrica praticati sul loro territorio durante la settimana precedente per i prodotti di cui all’allegato VI. Gli Stati membri comunicano i prezzi notificati dagli operatori economici per i prodotti lattiero-caseari, eccetto i formaggi, la cui produzione nazionale rappresenta almeno il 2 % della produzione comunitaria o la cui produzione è considerata rappresentativa a livello nazionale dalle autorità nazionali competenti. Per i formaggi, gli Stati membri comunicano i prezzi per tipo di formaggio, la cui produzione rappresenta almeno l’8 % della produzione nazionale complessiva di formaggi. 2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro un mese a decorrere dalla fine del mese precedente, i prezzi del latte crudo corrisposti ai produttori di latte sul loro territorio. I prezzi sono espressi in termini di media ponderata, calcolata dall’autorità competente dello Stato membro sulla base di rilevazioni campionarie. 3.   Per le comunicazioni relative ai prezzi praticati nella Comunità, gli Stati membri si assicurano che i dati trasmessi siano rappresentativi, esatti e completi. A questo scopo, gli Stati membri trasmettono alla Commissione, entro il 31 maggio di ogni anno, una relazione redatta secondo il questionario tipo riportato nell’allegato XII. 4.   Gli Stati membri provvedono affinché gli operatori economici forniscano i dati richiesti entro i termini utili. 5.   Ai fini del presente articolo, per «prezzo franco fabbricadépart usine» si intende il prezzo al quale il prodotto è acquistato presso il fabbricante, al netto di imposte (IVA) e di ogni altro costo (trasporto, carico e scarico, movimentazione, magazzinaggio, pallettizzazione, assicurazione, ecc.). Il prezzo è espresso in termini di media ponderata, calcolata dall’autorità competente dello Stato membro sulla base di rilevazioni campionarie.
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Art. 6 Regolamento (UE) 2005/562 | Portale Normativo