Art. 2
In vigore dal 5 apr 2005
Per quanto riguarda le misure di intervento adottate ai sensi dell’, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1255/1999, gli Stati membri comunicano, entro il 10 di ogni mese per il mese precedente, i seguenti dati:
a)
i quantitativi di latte scremato in polvere in giacenza alla fine del mese in questione, nonché i quantitativi entrati e usciti durante tale mese, mediante il modulo riportato nell’allegato III, parte A, del presente regolamento;
b)
i quantitativi di latte scremato in polvere usciti dall’ammasso durante il mese in questione, suddivisi secondo i regolamenti pertinenti, mediante il modulo riportato nell’allegato III, parte B, del presente regolamento;
c)
la classificazione per età dei quantitativi di latte scremato in polvere in giacenza alla fine del mese in questione, mediante il modulo riportato nell’allegato III, parte C, del presente regolamento.
Storico versioni
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