Art. 3

In vigore dal 5 apr 2005
Per quanto riguarda le misure di intervento adottate ai sensi degli del regolamento (CE) n. 1255/1999, gli Stati membri comunicano, entro il 10 di ogni mese per il mese precedente, i seguenti dati, mediante il modulo riportato nell’allegato IV del presente regolamento: a) i quantitativi di formaggi entrati e usciti durante il mese in questione, suddivisi per categorie; b) i quantitativi di formaggi in giacenza alla fine del mese in questione, suddivisi per categorie.
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