Art. 8

In vigore dal 5 apr 2005
Entro il 31 marzo di ogni anno per l’anno precedente, gli Stati membri comunicano alla Commissione, mediante il modulo riportato nell’allegato VII, i seguenti dati, suddivisi per codice della nomenclatura combinata, relativi ai titoli di importazione rilasciati su presentazione di un certificato IMA 1, conformemente al titolo 2, capo III, del regolamento (CE) n. 2535/2001, precisando i numeri dei certificati IMA 1: a) i quantitativi di prodotti per i quali è stato emesso il certificato e la data di rilascio dei titoli di importazione; b) i quantitativi di prodotti per i quali la cauzione è stata svincolata.
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