Art. 9
In vigore dal 5 apr 2005
1. Entro le ore 18 di ciascun giorno lavorativo, gli Stati membri comunicano alla Commissione i seguenti dati:
a)
i quantitativi, suddivisi per codice della nomenclatura delle restituzioni per i prodotti lattiero-caseari e per codice di destinazione, per i quali il giorno stesso sono state presentate domande di titoli di esportazione:
i)
ai sensi dell’ del regolamento (CE) n. 174/1999, ad eccezione dei titoli di cui all’ dello stesso regolamento;
ii)
ai sensi dell’ del regolamento (CE) n. 174/1999;
b)
se del caso, che quel giorno non sono state presentate domande di cui alla lettera a);
c)
i quantitativi, suddivisi per domanda presentata, per codice della nomenclatura delle restituzioni per i prodotti lattiero-caseari e per codice di destinazione, per i quali il giorno stesso sono state presentate domande di titoli di esportazione provvisori ai sensi dell’ del regolamento (CE) n. 174/1999, indicando:
i)
il termine per la presentazione delle offerte, unitamente ad una copia del documento che conferma la partecipazione alla gara per i quantitativi richiesti;
ii)
il quantitativo specificato nel bando di gara o, in caso di gara indetta dalle forze armate ai sensi dell’articolo 36, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 800/1999 della Commissione (8), in cui non viene specificata la quantità, il quantitativo approssimativo, suddiviso come sopra;
d)
i quantitativi, suddivisi per codice della nomenclatura delle restituzioni per i prodotti lattiero-caseari e per codice di destinazione, per i quali il giorno stesso sono stati definitivamente rilasciati o annullati i titoli provvisori di cui all’ del regolamento (CE) n. 174/1999, indicando l’organismo che ha indetto la gara, la data del titolo provvisorio e il quantitativo per il quale è stato rilasciato, mediante il modulo riportato nell’allegato VIII, parte A, del presente regolamento;
e)
se del caso, il quantitativo riveduto specificato nel bando di gara di cui alla lettera c), mediante il modulo riportato nell’allegato VIII, parte A, del presente regolamento;
f)
i quantitativi, suddivisi per paese e per codice della nomenclatura delle restituzioni per i prodotti lattiero-caseari, per i quali sono stati rilasciati titoli di esportazione definitivi con restituzione ai sensi degli articoli 20 e 20 bis del regolamento (CE) n. 174/1999, mediante il modulo riportato nell’allegato VIII, parte B, del presente regolamento.
2. Per quanto riguarda la comunicazione di cui al paragrafo 1, lettera c), punto i), qualora siano state presentate più domande per la stessa gara, sarà sufficiente una sola comunicazione per Stato membro.
3. Gli Stati membri non devono comunicare giornalmente i quantitativi per i quali sono state presentate domande di titoli di esportazione ai sensi dell’, paragrafo 1, secondo comma, e degli articoli 18, 20 e 20 bis del regolamento (CE) n. 174/1999 se non vengono chieste restituzioni o se le domande riguardano forniture di aiuti alimentari ai sensi dell’, paragrafo 4, dell’accordo sull’agricoltura concluso nell’ambito dell’Uruguay Round.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2005:562:oj#art-9