Art. 5
In vigore dal 5 apr 2005
1. Per quanto riguarda gli aiuti concessi ai sensi dell’, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1255/1999 per il latte scremato e il latte scremato in polvere utilizzato per l’alimentazione degli animali, gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 20 di ogni mese per il mese precedente, i seguenti dati, mediante il modulo riportato nell’allegato V del presente regolamento:
a)
i quantitativi di latte scremato utilizzati per la fabbricazione di mangimi composti, per i quali sono state presentate domande di aiuto durante il mese in questione;
b)
i quantitativi di latte scremato in polvere denaturato per i quali sono state presentate domande di aiuto durante il mese in questione;
c)
i quantitativi di latte scremato in polvere utilizzati per la fabbricazione di mangimi composti, per i quali sono state presentate domande di aiuto durante il mese in questione.
2. Per quanto riguarda gli aiuti concessi ai sensi dell’ del regolamento (CE) n. 1255/1999 per il latte scremato trasformato in caseina, gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 20 di ogni mese, mediante il modulo riportato nell’allegato V del presente regolamento, i quantitativi di latte scremato per i quali sono state presentate domande di aiuto durante il mese precedente. Tali quantitativi sono suddivisi secondo la qualità delle caseine o dei caseinati prodotti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2005:562:oj#art-5