Art. 11

In vigore dal 5 apr 2005
Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 16 di ogni mese per il mese precedente: a) i quantitativi, suddivisi per codice della nomenclatura delle restituzioni per i prodotti lattiero-caseari, per i quali le domande di titoli sono state annullate ai sensi dell’, paragrafo 3, primo comma, lettera b), del regolamento (CE) n. 174/1999, indicando il tasso della restituzione, mediante il modulo riportato nell’allegato IX, parte A, del presente regolamento; b) i quantitativi, suddivisi per codice della nomenclatura delle restituzioni per i prodotti lattiero-caseari, che non sono stati esportati dopo la scadenza del termine di validità dei relativi titoli, indicando il tasso della restituzione, mediante il modulo riportato nell’allegato IX, parte B, del presente regolamento; c) i quantitativi, suddivisi per codice della nomenclatura delle restituzioni per i prodotti lattiero-caseari e per codice di destinazione, per i quali sono state presentate domande di titoli di esportazione per forniture di aiuti alimentari ai sensi dell’, paragrafo 4, dell’accordo sull’agricoltura concluso nel quadro dell’Uruguay Round, mediante il modulo riportato nell’allegato IX, parte C, del presente regolamento; d) i quantitativi di prodotti lattiero-caseari, suddivisi per codice della nomenclatura combinata e per codice del paese di origine, che non si trovano in una delle situazioni di cui all’articolo 23, paragrafo 2, del trattato, che sono importati allo scopo di essere utilizzati per la fabbricazione di prodotti di cui al codice NC 0406 30 , conformemente all’, paragrafo 6, terzo trattino, del regolamento (CE) n. 800/1999, e che hanno ottenuto l’autorizzazione di cui all’, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 174/1999, mediante il modulo riportato nell’allegato IX, parte D, del presente regolamento; e) i quantitativi, suddivisi per codice della nomenclatura combinata e, se del caso, per codice della nomenclatura delle restituzioni per i prodotti lattiero-caseari, per i quali sono stati rilasciati titoli di esportazione definitivi senza restituzione, ai sensi degli articoli 18 e 20 del regolamento (CE) n. 174/1999, mediante il modulo riportato nell’allegato IX, parte E, del presente regolamento.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2005:562:oj#art-11

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 11 Regolamento (UE) 2005/562 | Portale Normativo