Art. 7
In vigore dal 20 dic 2004
Con effetto al 1o luglio 2004, l’importo dell’indennità giornaliera di cui all’, paragrafo 1, dell’allegato VII dello statuto è fissato a:
—
34,55 EUR per il funzionario che abbia diritto all’assegno di famiglia;
—
27,86 EUR per il funzionario che non abbia diritto a tale assegno.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2005:31:oj#art-7