Art. 7

Art. 7

In vigore dal 20 dic 2004
Con effetto al 1o luglio 2004, l’importo dell’indennità giornaliera di cui all’, paragrafo 1, dell’allegato VII dello statuto è fissato a: — 34,55 EUR per il funzionario che abbia diritto all’assegno di famiglia; — 27,86 EUR per il funzionario che non abbia diritto a tale assegno.
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