Art. 12

In vigore dal 20 dic 2004
Con effetto al 1o luglio 2004, il limite inferiore per l’indennità di prima sistemazione di cui all’articolo 94 del regime applicabile agli altri agenti è fissato a: — 739,90 EUR per l’agente che abbia diritto all’assegno di famiglia; — 438,67 EUR per l’agente che non abbia diritto a tale assegno.
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Art. 12 Regolamento (UE) 2005/31 | Portale Normativo