Art. 12
In vigore dal 20 dic 2004
Con effetto al 1o luglio 2004, il limite inferiore per l’indennità di prima sistemazione di cui all’articolo 94 del regime applicabile agli altri agenti è fissato a:
—
739,90 EUR per l’agente che abbia diritto all’assegno di famiglia;
—
438,67 EUR per l’agente che non abbia diritto a tale assegno.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2005:31:oj#art-12