Art. 15

In vigore dal 20 dic 2004
Con effetto al 1o luglio 2004, agli importi di cui all’ del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 260/68 (4) si applica il coefficiente 4,867097.
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Art. 15 Regolamento (UE) 2005/31 | Portale Normativo