Art. 18
In vigore dal 20 dic 2004
Con effetto al 1o luglio 2004, gli importi dell’indennità scolastica di cui all’ dell’allegato XIII dello statuto sono fissati come segue:
1.7.2004-31.8.2005: 16,06
1.9.2005-31.8.2006: 32,12
1.9.2006-31.8.2007: 48,17
1.9.2007-31.8.2008: 64,24.
Storico versioni
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