Art. 4

In vigore dal 20 dic 2004
Con effetto al 1o luglio 2004, l’importo dell’indennità per congedo parentale di cui all’articolo 42 bis dello statuto è fissato a 804,36 EUR e a 1 072,48 EUR per le famiglie monoparentali.
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Art. 4 Regolamento (UE) 2005/31 | Portale Normativo