Art. 9

In vigore dal 20 dic 2004
Con effetto al 1o luglio 2004, il limite inferiore per l’indennità di disoccupazione di cui all’articolo 28 bis, paragrafo 3, secondo comma, del regime applicabile agli altri agenti è fissato a 1 179,72 EUR, il limite superiore a 2 359,44 EUR e la riduzione forfettaria a 1 072,48 EUR.
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