Art. 6

In vigore dal 20 dic 2004
Con effetto al 1o gennaio 2005, l’indennità chilometrica di cui all’ dell’allegato VII dello statuto è adeguata come segue: — 0 EUR/km per il tratto di distanza tra: 0 e 200 km; — 0,3343 EUR/km per il tratto di distanza tra: 201 e 1 000  km; — 0,5572 EUR/km per il tratto di distanza tra: 1 001 e 2 000  km; — 0,3343 EUR/km per il tratto di distanza tra: 2 001 e 3 000  km; — 0,1114 EUR/km per il tratto di distanza tra: 3 001 e 4 000  km; — 0,0536 EUR/km per il tratto di distanza tra: 4 001 e 10 000  km; — 0 EUR/km per la distanza superiore a: 10 000  km. Un importo forfettario supplementare è aggiunto all’indennità chilometrica di cui sopra: — 167,16 EUR, se la distanza per ferrovia che separa la sede di servizio dal luogo d’origine è compresa tra 725 km e 1 450 km; — 334,31 EUR, se la distanza per ferrovia che separa la sede di servizio dal luogo d’origine è pari o superiore a 1 450 km.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2005:31:oj#art-6

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 6 Regolamento (UE) 2005/31 | Portale Normativo