Art. 6
In vigore dal 20 dic 2004
Con effetto al 1o gennaio 2005, l’indennità chilometrica di cui all’ dell’allegato VII dello statuto è adeguata come segue:
—
0 EUR/km per il tratto di distanza tra:
0 e 200 km;
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0,3343 EUR/km per il tratto di distanza tra:
201 e 1 000 km;
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0,5572 EUR/km per il tratto di distanza tra:
1 001 e 2 000 km;
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0,3343 EUR/km per il tratto di distanza tra:
2 001 e 3 000 km;
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0,1114 EUR/km per il tratto di distanza tra:
3 001 e 4 000 km;
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0,0536 EUR/km per il tratto di distanza tra:
4 001 e 10 000 km;
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0 EUR/km per la distanza superiore a:
10 000 km.
Un importo forfettario supplementare è aggiunto all’indennità chilometrica di cui sopra:
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167,16 EUR, se la distanza per ferrovia che separa la sede di servizio dal luogo d’origine è compresa tra 725 km e 1 450 km;
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334,31 EUR, se la distanza per ferrovia che separa la sede di servizio dal luogo d’origine è pari o superiore a 1 450 km.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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