Art. 5
In vigore dal 20 dic 2004
Con effetto al 1o luglio 2004, l’importo di base dell’assegno di famiglia di cui all’, paragrafo 1, dell’allegato VII dello statuto è fissato a 150,44 EUR.
Con effetto al 1o luglio 2004, l’importo dell’assegno per figli a carico di cui all’, paragrafo 1, dell’allegato VII dello statuto è fissato a 328,73 EUR.
Con effetto al 1o luglio 2004, l’importo dell’indennità scolastica di cui all’, paragrafo 1, dell’allegato VII dello statuto è fissato a 223,05 EUR.
Con effetto al 1o luglio 2004, l’importo dell’indennità scolastica di cui all’, paragrafo 2, dell’allegato VII dello statuto è fissato a 80,30 EUR.
Con effetto al 1o luglio 2004, l’importo minimo dell’indennità di dislocazione di cui all’articolo 69 dello statuto e all’, paragrafo 1, secondo comma, dell’allegato VII dello statuto è fissato a 445,88 EUR.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2005:31:oj#art-5