Art. 16

Invii scaglionati

In vigore dal 18 nov 2004
1.   Ai fini del presente articolo per «invii scaglionati» s’intende la consegna dei componenti di un articolo completo, smontato o non montato, trasportato in vari periodi di riferimento per esigenze commerciali o di trasporto. 2.   Gli Stati membri trasmettono i dati relativi agli arrivi o alle spedizioni di invii scaglionati una sola volta, nel mese di arrivo o di spedizione dell’ultimo invio parziale.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2004:1982:oj#art-16

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 16 Regolamento (UE) 2004/1982 — Invii scaglionati | Portale Normativo