Art. 16 · Invii scaglionati

Art. 16

Invii scaglionati

In vigore dal 18 nov 2004
1.   Ai fini del presente articolo per «invii scaglionati» s’intende la consegna dei componenti di un articolo completo, smontato o non montato, trasportato in vari periodi di riferimento per esigenze commerciali o di trasporto. 2.   Gli Stati membri trasmettono i dati relativi agli arrivi o alle spedizioni di invii scaglionati una sola volta, nel mese di arrivo o di spedizione dell’ultimo invio parziale.
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