Art. 16
Invii scaglionati
In vigore dal 18 nov 2004
1. Ai fini del presente articolo per «invii scaglionati» s’intende la consegna dei componenti di un articolo completo, smontato o non montato, trasportato in vari periodi di riferimento per esigenze commerciali o di trasporto.
2. Gli Stati membri trasmettono i dati relativi agli arrivi o alle spedizioni di invii scaglionati una sola volta, nel mese di arrivo o di spedizione dell’ultimo invio parziale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2004:1982:oj#art-16