Art. 21
Prodotti del mare
In vigore dal 18 nov 2004
1. Ai fini del presente articolo:
a)
per «prodotti del mare» s’intendono prodotti della pesca, minerali, recuperi marittimi e tutti gli altri prodotti non ancora sbarcati dalle navi;
b)
i prodotti del mare sono considerati appartenenti allo Stato membro in cui è registrata la nave che trasporta la cattura.
2. La statistica sullo scambio di beni tra Stati membri riguarda le spedizioni e gli arrivi seguenti:
a)
arrivi, quando i prodotti del mare sono sbarcati nei porti dello Stato membro dichiarante o venduti a navi registrate nello Stato membro dichiarante da una nave registrata in un altro Stato membro;
b)
spedizioni, quando i prodotti del mare sono sbarcati nei porti di un altro Stato membro o venduti a navi registrate in un altro Stato membro da una nave registrata nello Stato membro dichiarante.
3. Lo Stato membro associato è, all’arrivo, lo Stato membro in cui è registrata la nave che trasporta la cattura e, alla spedizione, lo Stato membro in cui vengono sbarcati i prodotti del mare o in cui è registrata la nave che li ha acquistati.
4. Qualora non sussistano conflitti con altre norme nazionali o comunitarie, le autorità responsabili di Intrastat per ragioni fiscali o doganali hanno accesso a ulteriori fonti di informazioni, diverse dal sistema Intrastat o dal documento amministrativo unico, di cui possono necessitare per l’applicazione del presente articolo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2004:1982:oj#art-21