Art. 21

Prodotti del mare

In vigore dal 18 nov 2004
1.   Ai fini del presente articolo: a) per «prodotti del mare» s’intendono prodotti della pesca, minerali, recuperi marittimi e tutti gli altri prodotti non ancora sbarcati dalle navi; b) i prodotti del mare sono considerati appartenenti allo Stato membro in cui è registrata la nave che trasporta la cattura. 2.   La statistica sullo scambio di beni tra Stati membri riguarda le spedizioni e gli arrivi seguenti: a) arrivi, quando i prodotti del mare sono sbarcati nei porti dello Stato membro dichiarante o venduti a navi registrate nello Stato membro dichiarante da una nave registrata in un altro Stato membro; b) spedizioni, quando i prodotti del mare sono sbarcati nei porti di un altro Stato membro o venduti a navi registrate in un altro Stato membro da una nave registrata nello Stato membro dichiarante. 3.   Lo Stato membro associato è, all’arrivo, lo Stato membro in cui è registrata la nave che trasporta la cattura e, alla spedizione, lo Stato membro in cui vengono sbarcati i prodotti del mare o in cui è registrata la nave che li ha acquistati. 4.   Qualora non sussistano conflitti con altre norme nazionali o comunitarie, le autorità responsabili di Intrastat per ragioni fiscali o doganali hanno accesso a ulteriori fonti di informazioni, diverse dal sistema Intrastat o dal documento amministrativo unico, di cui possono necessitare per l’applicazione del presente articolo.
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Art. 21 Regolamento (UE) 2004/1982 — Prodotti del mare | Portale Normativo