Art. 24

Beni militari

In vigore dal 18 nov 2004
1.   La statistica sullo scambio di beni tra Stati membri riguarda le spedizioni e gli arrivi di beni ad uso militare. 2.   Gli Stati membri possono trasmettere informazioni meno dettagliate di quanto richiesto all’, paragrafo 1, lettere da b) ad h), del regolamento (CE) n. 638/2004, qualora le informazioni siano soggette a segreto militare in conformità delle definizioni in vigore negli Stati membri. Sono tuttavia trasmessi alla Commissione (Eurostat) almeno i dati relativi al valore statistico mensile complessivo delle spedizioni e degli arrivi. CAPITOLO 6 TRASMISSIONE DEI DATI A EUROSTAT
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Art. 24 Regolamento (UE) 2004/1982 — Beni militari | Portale Normativo