Art. 20

Impianti in alto mare

In vigore dal 18 nov 2004
1.   Ai fini del presente articolo: a) per «impianto in alto mare» s’intendono le attrezzature e i dispositivi installati e stazionari nel mare all’esterno del territorio statistico di un determinato paese; b) tali impianti in alto mare sono considerati appartenenti allo Stato membro in cui è stabilita la persona fisica o giuridica responsabile della loro gestione commerciale. 2.   La statistica sullo scambio di beni tra Stati membri riguarda le spedizioni e gli arrivi di merci consegnate o provenienti da tali impianti in alto mare. 3.   Per le merci destinate agli operatori dell’impianto in alto mare o necessarie al funzionamento dei motori, dei macchinari e delle altre apparecchiature di tale impianto gli Stati membri utilizzano i seguenti codici dei prodotti: — 9931 24 00: merci indicate ai capitoli da 1 a 24 della NC, — 9931 27 00: merci indicate al capitolo 27 della NC, — 9931 99 00: merci classificate altrove. La trasmissione di dati relativi alla quantità è facoltativa. Per le merci indicate al capitolo 27 vanno tuttavia trasmessi i dati riguardanti la massa netta. Può essere utilizzato il codice semplificato del paese associato «QV».
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