Art. 15

Impianti industriali

In vigore dal 18 nov 2004
1.   Ai fini del presente articolo s’intende per: a) «impianto industriale» un insieme di macchinari, apparecchiature, dispositivi, attrezzature, strumenti e materiali che insieme costituiscono un’unità stazionaria di grandi dimensioni destinata alla produzione di merci o alla fornitura di servizi; b) «componenti» una consegna per un impianto industriale costituita da merci che rientrano nello stesso capitolo della NC. 2.   La statistica sugli scambi tra Stati membri può riguardare solo le spedizioni e gli arrivi di componenti usati per la costruzione o il riutilizzo di impianti industriali. 3.   In relazione al paragrafo 2 gli Stati membri possono applicare le seguenti disposizioni, a condizione che il valore statistico complessivo di un determinato stabilimento industriale sia superiore a 3 milioni di euro, a meno che si tratti di stabilimenti industriali riutilizzati: a) i codici dei prodotti si compongono nel modo seguente: — le prime quattro cifre sono 9880, — la quinta e la sesta cifra corrispondono al capitolo della NC nel quale rientrano le merci del componente, — la settima e l’ottava cifra sono 0; b) la quantità è facoltativa.
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Art. 15 Regolamento (UE) 2004/1982 — Impianti industriali | Portale Normativo