Art. 13

In vigore dal 18 nov 2004
1.   Gli Stati membri basano il calcolo delle soglie per l’anno successivo a quello in corso sugli ultimi risultati disponibili dei loro scambi con altri Stati membri relativi a un periodo di almeno dodici mesi. Le disposizioni adottate all’inizio dell’anno restano in vigore durante tutto l’anno. 2.   Il valore degli scambi del fornitore dell’informazione è considerato superiore alle soglie fissate: a) quando nel corso dell’anno precedente il valore degli scambi con altri Stati membri supera le soglie applicabili; oppure b) quando il valore cumulativo degli scambi con altri Stati membri supera le soglie sin dall’inizio dell’anno di applicazione. In tal caso le informazioni sono fornite a decorrere dal mese in cui le soglie vengono superate. 3.   I fornitori delle informazioni interessati alla semplificazione di cui all’, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (CE) n. 638/2004 utilizzano il codice 9950 00 00 per indicare i prodotti residui. 4.   Per singole transazioni di valore inferiore a 200 euro i soggetti tenuti a fornire le informazioni possono indicare le seguenti informazioni semplificate: — codice del prodotto 9950 00 00, — Stato membro associato, — valore delle merci. Le autorità nazionali possono: a) respingere o limitare la richiesta di semplificazione qualora constatino una sproporzione tra l’auspicabile alleggerimento dell’onere dichiarativo e la necessità di salvaguardare un’adeguata qualità dell’informazione statistica; b) esigere che i soggetti tenuti a fornire l’informazione chiedano preventivamente di poter beneficiare della semplificazione. CAPITOLO 5 NORME RELATIVE A PARTICOLARI MERCI E MOVIMENTI
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Art. 13 Regolamento (UE) 2004/1982 | Portale Normativo