Art. 13
In vigore dal 18 nov 2004
1. Gli Stati membri basano il calcolo delle soglie per l’anno successivo a quello in corso sugli ultimi risultati disponibili dei loro scambi con altri Stati membri relativi a un periodo di almeno dodici mesi. Le disposizioni adottate all’inizio dell’anno restano in vigore durante tutto l’anno.
2. Il valore degli scambi del fornitore dell’informazione è considerato superiore alle soglie fissate:
a)
quando nel corso dell’anno precedente il valore degli scambi con altri Stati membri supera le soglie applicabili; oppure
b)
quando il valore cumulativo degli scambi con altri Stati membri supera le soglie sin dall’inizio dell’anno di applicazione. In tal caso le informazioni sono fornite a decorrere dal mese in cui le soglie vengono superate.
3. I fornitori delle informazioni interessati alla semplificazione di cui all’, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (CE) n. 638/2004 utilizzano il codice 9950 00 00 per indicare i prodotti residui.
4. Per singole transazioni di valore inferiore a 200 euro i soggetti tenuti a fornire le informazioni possono indicare le seguenti informazioni semplificate:
—
codice del prodotto 9950 00 00,
—
Stato membro associato,
—
valore delle merci.
Le autorità nazionali possono:
a)
respingere o limitare la richiesta di semplificazione qualora constatino una sproporzione tra l’auspicabile alleggerimento dell’onere dichiarativo e la necessità di salvaguardare un’adeguata qualità dell’informazione statistica;
b)
esigere che i soggetti tenuti a fornire l’informazione chiedano preventivamente di poter beneficiare della semplificazione.
CAPITOLO 5
NORME RELATIVE A PARTICOLARI MERCI E MOVIMENTI
Storico versioni
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