Art. 18

Parti di veicoli e di aeromobili

In vigore dal 18 nov 2004
Per le parti di veicoli e di aeromobili gli Stati membri possono applicare disposizioni nazionali semplificate, a condizione di informare la Commissione (Eurostat) di tale prassi particolare prima di applicarla.
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Art. 18 Regolamento (UE) 2004/1982 — Parti di veicoli e di aeromobili | Portale Normativo