Art. 18
Parti di veicoli e di aeromobili
In vigore dal 18 nov 2004
Per le parti di veicoli e di aeromobili gli Stati membri possono applicare disposizioni nazionali semplificate, a condizione di informare la Commissione (Eurostat) di tale prassi particolare prima di applicarla.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2004:1982:oj#art-18