Art. 15
Impianti industriali
In vigore dal 18 nov 2004
1. Ai fini del presente articolo s’intende per:
a)
«impianto industriale» un insieme di macchinari, apparecchiature, dispositivi, attrezzature, strumenti e materiali che insieme costituiscono un’unità stazionaria di grandi dimensioni destinata alla produzione di merci o alla fornitura di servizi;
b)
«componenti» una consegna per un impianto industriale costituita da merci che rientrano nello stesso capitolo della NC.
2. La statistica sugli scambi tra Stati membri può riguardare solo le spedizioni e gli arrivi di componenti usati per la costruzione o il riutilizzo di impianti industriali.
3. In relazione al paragrafo 2 gli Stati membri possono applicare le seguenti disposizioni, a condizione che il valore statistico complessivo di un determinato stabilimento industriale sia superiore a 3 milioni di euro, a meno che si tratti di stabilimenti industriali riutilizzati:
a)
i codici dei prodotti si compongono nel modo seguente:
—
le prime quattro cifre sono 9880,
—
la quinta e la sesta cifra corrispondono al capitolo della NC nel quale rientrano le merci del componente,
—
la settima e l’ottava cifra sono 0;
b)
la quantità è facoltativa.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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