Art. 16
Reparti specializzati
In vigore dal 26 ott 2004
Il consiglio di amministrazione dell'Agenzia valuta la necessità di reparti specializzati negli Stati membri e ne decide la creazione, previo consenso degli Stati stessi, tenendo conto che la dovuta priorità andrebbe accordata ai centri operativi e di formazione già stabiliti e specializzati nei diversi aspetti relativi al controllo e alla sorveglianza, rispettivamente, delle frontiere terrestri, aeree e marittime.
I reparti specializzati dell'Agenzia sviluppano le migliori pratiche per quanto riguarda i tipi particolari di frontiere esterne di cui sono responsabili. L'Agenzia assicura la coerenza e l'uniformità di tali pratiche.
Ogni reparto specializzato presenta al direttore esecutivo dell'Agenzia una relazione annuale particolareggiata della propria attività e fornisce inoltre ogni genere di informazione rilevante per il coordinamento della cooperazione operativa.
Storico versioni
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