Art. 19

Responsabilità

In vigore dal 26 ott 2004
1.   La responsabilità contrattuale dell'Agenzia è disciplinata dalla normativa applicabile al contratto di cui trattasi. 2.   La Corte di giustizia delle Comunità europee è competente a giudicare in virtù di clausole compromissorie contenute in un contratto concluso dall'Agenzia. 3.   In materia di responsabilità extracontrattuale l'Agenzia risarcisce, secondo i principi generali comuni ai diritti degli Stati membri, i danni causati dai suoi servizi o dai suoi agenti nell’esercizio delle loro funzioni. 4.   La Corte di giustizia è competente a pronunciarsi in merito alle controversie relative al risarcimento dei danni di cui al paragrafo 3. 5.   La responsabilità personale degli agenti verso l'Agenzia è disciplinata dalle disposizioni dello statuto o dal regime ad essi applicabile.
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Art. 19 Regolamento (UE) 2004/2007 — Responsabilità | Portale Normativo