Art. 23
Riunioni
In vigore dal 26 ott 2004
1. Le riunioni del consiglio di amministrazione vengono indette dal presidente.
2. Il direttore esecutivo dell'Agenzia partecipa alle deliberazioni.
3. Il consiglio di amministrazione si riunisce almeno due volte all'anno. Si riunisce inoltre su istanza del presidente o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri.
4. L'Irlanda e il Regno Unito sono invitati a partecipare alle riunioni del consiglio di amministrazione.
5. Il consiglio di amministrazione può invitare qualsiasi altra persona, il cui parere possa risultare interessante, a presenziare alle riunioni in veste di osservatore.
6. I membri del consiglio di amministrazione, fatte salve le disposizioni del proprio regolamento interno, possono farsi assistere da consulenti o esperti.
7. L'Agenzia provvede al segretariato del consiglio di amministrazione.
Storico versioni
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