Art. 20
Poteri del consiglio di amministrazione
In vigore dal 26 ott 2004
1. L'Agenzia ha un consiglio di amministrazione.
2. Il consiglio di amministrazione:
a)
nomina il direttore esecutivo su proposta della Commissione ai sensi dell';
b)
adotta entro il 31 marzo di ogni anno la relazione generale dell'Agenzia relativa all'anno precedente e la trasmette entro il 15 giugno al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione, al Comitato economico e sociale europeo e alla Corte dei conti. La relazione generale è resa pubblica;
c)
adotta entro il 30 settembre di ogni anno, dopo aver ricevuto il parere della Commissione e a maggioranza di tre quarti dei suoi membri con diritto di voto, il programma di lavoro dell'Agenzia per l'anno successivo e lo trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione; tale programma di lavoro è adottato secondo la procedura annuale di bilancio della Comunità e il programma legislativo della Comunità nei pertinenti campi della gestione delle frontiere esterne;
d)
elabora procedure relative alle decisioni dei compiti operativi dell'Agenzia a capo del direttore esecutivo;
e)
svolge le sue funzioni riguardanti il bilancio dell'Agenzia a norma degli , paragrafi 5, 9 e 11, 30, paragrafo 5, e 32;
f)
esercita autorità disciplinare nei confronti del direttore esecutivo e del vicedirettore, di concerto con il direttore esecutivo;
g)
adotta il suo regolamento interno;
h)
stabilisce la struttura organizzativa dell'Agenzia e adotta la politica relativa al personale dell'Agenzia.
3. Le proposte di decisione relative ad attività specifiche da effettuare alle frontiere esterne di un determinato Stato membro, o nelle immediate vicinanze delle stesse, richiedono il voto favorevole alla loro adozione da parte del membro del consiglio di amministrazione che rappresenta detto Stato membro.
4. Il consiglio di amministrazione può consigliare il direttore esecutivo su qualsiasi questione strettamente legata allo sviluppo della gestione operativa delle frontiere esterne, compreso il follow–up della ricerca di cui all'.
5. Su richiesta dell'Irlanda e/o del Regno Unito, il consiglio di amministrazione delibera in merito alla loro partecipazione alle attività dell'Agenzia.
Basandosi su una valutazione caso per caso, esso decide a maggioranza assoluta dei membri aventi diritto di voto, valutando se la partecipazione dell'Irlanda e/o del Regno Unito contribuisca allo svolgimento dell'attività in questione. Nella decisione viene fissato il contributo finanziario di detti paesi all'attività per la quale hanno presentato una richiesta di partecipazione.
6. Il consiglio di amministrazione trasmette ogni anno all'autorità di bilancio tutte le informazioni pertinenti all'esito delle procedure di valutazione.
7. Il consiglio di amministrazione può istituire un comitato esecutivo per assistere il direttore esecutivo e il consiglio di amministrazione stesso nella preparazione di decisioni, programmi e attività che quest'ultimo dovrà adottare ed eventualmente, per questioni urgenti, per prendere decisioni provvisorie a nome del medesimo.
Storico versioni
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