Art. 17

Personale

In vigore dal 26 ott 2004
1.   Al personale dell'Agenzia si applicano lo statuto dei funzionari delle Comunità europee, il regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee e le norme adottate congiuntamente dalle istituzioni delle Comunità europee per l'applicazione di detti statuto e regime. 2.   L'Agenzia esercita nei confronti del proprio personale i poteri conferiti alle autorità di nomina dallo statuto e dal regime applicabile agli altri agenti. 3.   Il personale dell'Agenzia è costituito in parte da un numero sufficiente di funzionari e di esperti nazionali in materia di controllo e sorveglianza delle frontiere esterne distaccati dagli Stati membri per svolgere compiti di gestione. La parte restante è costituita da altri dipendenti assunti dall'Agenzia nella misura necessaria all'espletamento dei suoi compiti.
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Art. 17 Regolamento (UE) 2004/2007 — Personale | Portale Normativo