Art. 17 · Personale

Art. 17

Personale

In vigore dal 26 ott 2004
1.   Al personale dell'Agenzia si applicano lo statuto dei funzionari delle Comunità europee, il regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee e le norme adottate congiuntamente dalle istituzioni delle Comunità europee per l'applicazione di detti statuto e regime. 2.   L'Agenzia esercita nei confronti del proprio personale i poteri conferiti alle autorità di nomina dallo statuto e dal regime applicabile agli altri agenti. 3.   Il personale dell'Agenzia è costituito in parte da un numero sufficiente di funzionari e di esperti nazionali in materia di controllo e sorveglianza delle frontiere esterne distaccati dagli Stati membri per svolgere compiti di gestione. La parte restante è costituita da altri dipendenti assunti dall'Agenzia nella misura necessaria all'espletamento dei suoi compiti.
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