Art. 21

Composizione del consiglio di amministrazione

In vigore dal 26 ott 2004
1.   Fatto salvo il paragrafo 3, il consiglio di amministrazione è composto di un rappresentante di ciascuno Stato membro e di due rappresentanti della Commissione. A tal fine ogni Stato membro nomina un membro del consiglio di amministrazione e un supplente per rappresentarlo in caso di assenza. La Commissione nomina due membri e i relativi supplenti. Il mandato è di quattro anni, rinnovabile per un secondo termine. 2.   I membri del consiglio di amministrazione sono nominati in base al grado di esperienza e perizia appropriate e di alto livello nel settore della cooperazione operativa nella gestione delle frontiere. 3.   I paesi associati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen prendono parte all'Agenzia, ciascuno con un rappresentante e relativo supplente al consiglio di amministrazione. In base alle pertinenti disposizioni dei rispettivi accordi di associazione, saranno elaborati accordi che specificano, tra l’altro, la natura, l’estensione e le modalità particolareggiate di partecipazione di questi paesi ai lavori dell'Agenzia, comprese le disposizioni sui contributi finanziari e sul personale.
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Art. 21 Regolamento (UE) 2004/2007 — Composizione del consiglio di amministrazione | Portale Normativo