Art. 16 · Reparti specializzati

Art. 16

Reparti specializzati

In vigore dal 26 ott 2004
Il consiglio di amministrazione dell'Agenzia valuta la necessità di reparti specializzati negli Stati membri e ne decide la creazione, previo consenso degli Stati stessi, tenendo conto che la dovuta priorità andrebbe accordata ai centri operativi e di formazione già stabiliti e specializzati nei diversi aspetti relativi al controllo e alla sorveglianza, rispettivamente, delle frontiere terrestri, aeree e marittime. I reparti specializzati dell'Agenzia sviluppano le migliori pratiche per quanto riguarda i tipi particolari di frontiere esterne di cui sono responsabili. L'Agenzia assicura la coerenza e l'uniformità di tali pratiche. Ogni reparto specializzato presenta al direttore esecutivo dell'Agenzia una relazione annuale particolareggiata della propria attività e fornisce inoltre ogni genere di informazione rilevante per il coordinamento della cooperazione operativa.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2004:2007:oj#art-16