Art. 11

Sistemi di scambio delle informazioni

In vigore dal 26 ott 2004
L'Agenzia può adottare tutte le misure necessarie per semplificare lo scambio delle informazioni pertinenti ai propri compiti con la Commissione e gli Stati membri.
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Art. 11 Regolamento (UE) 2004/2007 — Sistemi di scambio delle informazioni | Portale Normativo