Art. 8
In vigore dal 26 ott 2004
Sostegno agli Stati membri in circostanze che richiedono una maggiore assistenza tecnica e operativa alle frontiere esterne
1. Fatto salvo l'articolo 64, paragrafo 2 del trattato, uno o più Stati membri che si trovino in circostanze che richiedono una maggiore assistenza tecnica e operativa nell'adempimento dei propri obblighi relativi al controllo e alla sorveglianza delle frontiere esterne, possono rivolgersi all'Agenzia per assistenza. L'Agenzia può predisporre l'adeguata assistenza tecnica e operativa per lo Stato membro o gli Stati membri richiedente/i.
2. Nelle circostanze di cui al paragrafo 1, l'Agenzia può:
a)
fornire assistenza in materia di coordinamento tra due o più Stati membri per affrontare i problemi riscontrati alle frontiere esterne;
b)
inviare i propri esperti per sostenere le autorità nazionali competenti dello/degli Stato/i membro/i in questione per il tempo necessario.
3. L'Agenzia può acquisire attrezzature tecniche per il controllo e la sorveglianza delle frontiere esterne da mettere a disposizione dei propri esperti per la durata della loro missione nello/negli Stato/i membro/i in questione.
Storico versioni
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