Art. 10

Esercizio dei poteri di esecuzione

In vigore dal 26 ott 2004
L'esercizio dei poteri di esecuzione da parte del personale dell'Agenzia e degli esperti di uno Stato membro che operano nel territorio di un altro Stato membro è soggetto al diritto interno di quest'ultimo Stato membro.
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Art. 10 Regolamento (UE) 2004/2007 — Esercizio dei poteri di esecuzione | Portale Normativo