Art. 7
Gestione delle attrezzature tecniche
In vigore dal 26 ott 2004
L'Agenzia crea e conserva a livello centrale un registro delle attrezzature tecniche, utilizzate per il controllo e la sorveglianza delle frontiere esterne, di proprietà degli Stati membri che questi, volontariamente e su richiesta di un altro Stato membro, sono disposti a mettere a disposizione di detto Stato membro su base temporanea a seguito di analisi del fabbisogno e dei rischi effettuate dall'Agenzia.
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