Art. 30

In vigore dal 21 set 2004
Il comitato di direzione nomina un contabile, che è un funzionario sottoposto allo statuto e che è incaricato di quanto segue: a) provvedere alla corretta esecuzione dei pagamenti, all'incasso delle entrate ed al recupero dei crediti accertati; b) redigere i conti dell'agenzia a norma del titolo VI; c) provvedere alla tenuta della contabilità conformemente al titolo VI; d) attuare, conformemente al titolo VII, le norme e i metodi contabili, nonché il piano contabile in conformità delle disposizioni adottate dal contabile della Commissione; e) provvedere alla gestione della tesoreria. Il contabile ottiene dall'ordinatore, che ne garantisce l'affidabilità, tutte le informazioni necessarie all'elaborazione di conti che riproducano un'immagine fedele del patrimonio dell'agenzia e dell'esecuzione del bilancio. Solamente il contabile è autorizzato a maneggiare fondi e valori. È responsabile della custodia dei medesimi. CAPO 3 Responsabilità degli agenti finanziari
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Art. 30 Regolamento (UE) 2004/1653 | Portale Normativo