Art. 33
In vigore dal 21 set 2004
Le disposizioni del presente capo fanno salva l'eventuale responsabilità penale dell'ordinatore, nonché dei suoi delegati, secondo il diritto nazionale applicabile e le disposizioni vigenti sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità e la lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità o degli Stati membri.
Ogni ordinatore e contabile è responsabile sotto il profilo disciplinare e patrimoniale, conformemente allo statuto. In caso di attività illecita, di frode o di corruzione che possono ledere gli interessi della Comunità, saranno adite le autorità e istanze designate dalla legislazione vigente.
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