Art. 30
In vigore dal 21 set 2004
Il comitato di direzione nomina un contabile, che è un funzionario sottoposto allo statuto e che è incaricato di quanto segue:
a)
provvedere alla corretta esecuzione dei pagamenti, all'incasso delle entrate ed al recupero dei crediti accertati;
b)
redigere i conti dell'agenzia a norma del titolo VI;
c)
provvedere alla tenuta della contabilità conformemente al titolo VI;
d)
attuare, conformemente al titolo VII, le norme e i metodi contabili, nonché il piano contabile in conformità delle disposizioni adottate dal contabile della Commissione;
e)
provvedere alla gestione della tesoreria.
Il contabile ottiene dall'ordinatore, che ne garantisce l'affidabilità, tutte le informazioni necessarie all'elaborazione di conti che riproducano un'immagine fedele del patrimonio dell'agenzia e dell'esecuzione del bilancio.
Solamente il contabile è autorizzato a maneggiare fondi e valori. È responsabile della custodia dei medesimi.
CAPO 3
Responsabilità degli agenti finanziari
Storico versioni
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