Art. 27

In vigore dal 21 set 2004
È vietato a qualsiasi agente finanziario, ai sensi del capo 2 del presente titolo, adottare un atto d'esecuzione del bilancio nel quale i propri interessi e quelli dell'agenzia potrebbero essere in conflitto. Qualora si presenti un caso di questo tipo, l'agente in questione è tenuto ad astenersi e ad informarne l'autorità competente. Il direttore deve riferire al comitato di direzione. Esiste un conflitto d'interessi quando l'esercizio imparziale e oggettivo delle funzioni di un agente finanziario o di un revisore interno è compromesso da motivi familiari, affettivi, da affinità politica o nazionale, da interesse economico o da qualsiasi altra comunanza d'interessi con il beneficiario. CAPO 2 Agenti finanziari
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Art. 27 Regolamento (UE) 2004/1653 | Portale Normativo