Art. 32

In vigore dal 21 set 2004
Fatte salve eventuali misure disciplinari, l'autorità che li ha nominati può ritirare, in qualsiasi momento, temporaneamente o definitivamente, la delega conferita agli ordinatori delegati, mediante decisione motivata e dopo averli ascoltati. Il direttore può in qualsiasi momento ritirare il proprio accordo in merito a una delega specifica. Fatte salve eventuali misure disciplinari, il comitato di direzione può sospendere in qualsiasi momento, temporaneamente o definitivamente, il contabile dalle sue funzioni, mediante decisione motivata e dopo averlo ascoltato. Il comitato di direzione nomina un contabile provvisorio.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2004:1653:oj#art-32

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 32 Regolamento (UE) 2004/1653 | Portale Normativo